A chi è rivolto:
Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. (L. 241/1990, art. 22, comma 1, lett. b)
.Descrizione:
L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della L. 241/1990. Non sono però accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge 241/1990, Capo V, nonchè dal D.P.R. n. 184 del 12.04.2006.
.Come fare:
La richiesta puo' essere effettuata online tramite il pulsante "Richiedi on line" oppure presentare l’ apposito modulo allegato all’Ufficio Protocollo con consegna a mano o tramissione via mail o PEC.
.Cosa serve.
La richiesta di accesso documentale deve essere motivata, dando indicazioni per individuare il documento richiesto e dando conto delle ragioni per cui si richiede l'accesso al documento, al fine di dimostrare la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, legato ad una situazione giuridicamente tutelata e connesso al documento richiesto. Se necessario, per dimostrare tali presupposti andranno allegati all'istanza documenti che comprovino quanto affermato (ad es. procura dell'interessato, procura alle liti, documenti attestanti la proprietà di un immobile o contratto preliminare di compravendita dell'immobile, ecc).
- Per la presentazione della domanda online: Identità digitale SPID o CIE.
Cosa si ottiene:
Se i presupposti sussistono, l'ufficio competente darà riscontro alla richiesta indicando un appuntamento per prendere visione degli atti, oppure, se richiesto, invierà copia degli stessi.
.Tempi e scadenze:
Entro 30 giorni il Responsabile del Servizio deve adottare un provvedimento espresso e motivato sulla richiesta avanzata, con la comunicazione dell'esito al richiedente. Nel caso i 30 giorni trascorrano senza l'emanazione di un provvedimento, la legge equipara tale silenzio ad un provvedimento di rigetto.
Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione della richiesta ai contro interessati, durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuali opposizioni (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
L’istanza verrà evasa entro massimo 30 giorni dalla presentazione.
Quanto costa:
L'invio della pratica è gratuito.
Si applicano i costi previsti dalla D.G.C. n. 106/2024
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Condizioni di servizio:
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