A chi è rivolto:
E’ dovuta da tutti coloro non residenti nel Comune di Bari Sardo che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale e rientranti nelle categorie previste dall’art. 3 del Regolamento.
Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione.
Come fare:
L’imposta è dovuta per i pernottamenti ricadenti nel periodo tra il 1 maggio e il 30 settembre di ciascun anno.
Va corrisposta direttamente ai gestori delle strutture ricettive e ai locatari i quali ne rilasciano apposita ricevuta.
I gestori delle strutture e i locatari sono tenuti a riversare le somme al Comune di Bari Sardo secondo le modalità e i termini indicati nell’apposito Regolamento.
.Cosa serve.
Per chi alloggia nelle strutture ricettive soggette all’imposta di soggiorno è sufficiente il pagamento dell’imposta direttamente al gestore della struttura o al locatore i quali ne rilasciano apposita ricevuta.
I gestori delle strutture e i locatori sono tenuti alla registrazione sul portale Pay Tourist del Comune che consente di registrare la struttura ricettiva, censirla al Comune e gestire i pagamenti per l'imposta di soggiorno e le relative comunicazioni.
Ai fini della registrazione sono necessari i seguenti dati:
.- Informazioni sulla struttura, come numero di stelle, numero di camere e posti letto;.
- Dati Catastali: utilizza le informazioni presenti nella visura catastale..
- Dati Proprietario Immobile: documento di identità , indirizzo e numero civico..
- Dati Gestore Struttura: informazioni camerali, documento di identità amministratore, indirizzo e numero civico..
Cosa si ottiene:
Mediante la registrazione al portale si ottiene la regolarizzazione della propria posizione davanti al Comune per quanto concerne l’imposta di soggiorno dovuta
.Tempi e scadenze:
Il gestore della struttura ricettiva, il locatore, l’intermediario, versano l’imposta di soggiorno dovuta al Comune di Bari Sardo in tranche mensili entro il 16 del mese successivo del mese di soggiorno di riferimento.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante pagamento diretto effettuato presso Tesoreria comunale.
Ai sensi dell’art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006 l’importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 1,00.
I proprietari di immobili che, avendone titolo, optino per il regime agevolato, effettuano il pagamento forfettario, stabilito dalla Giunta comunale, alle condizioni stabilite dall’art. 6 del Regolamento
I proprietari di unità immobiliari non destinate ad abitazione principale, vengono invitati a dichiarare se gli immobili posseduti sono destinati o meno a locazioni turistiche e se intendono optare o meno per il pagamento forfettario dell’imposta in luogo della tariffa giornaliera.
La dichiarazione va effettuata dal contribuente entro il 30 aprile e, in mancanza di nuove dichiarazioni dello stesso correlate alla rinuncia alla locazione turistica o all’opzione per l’applicazione dell’imposta sulla base dei giorni di effettivo alloggio, si intende valida anche per gli anni successivi.
.Accedi al servizio.
è possibile accedere al servizio tamite il portale online Pay Tourist.
.
Condizioni di servizio:
Contatti.
Ufficio responsabile:
Punti di contatto
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