Descrizione
L’art. 4 bis, comma 2, della Legge n. 459/2001, modificato da ultimo dall’art. 6, comma 2, lett. a), della Legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che, gli elettori temporaneamente all’estero, per un periodo minimo di almeno 3 mesi (nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione) per motivi di lavoro, studio o cure mediche, possano esprimere il voto per corrispondenza nel luogo di dimora estero.
Tale possibilità è estesa anche ai familiari conviventi, per i quali la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero.
Per avvalersi di tale facoltà, le elettrici e gli elettori temporaneamente all’estero devono trasmettere al Comune di iscrizione nelle liste elettorali, la dichiarazione di opzione per l’esercizio del voto per corrispondenza entro mercoledì 18 febbraio 2026 (32esimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione), utilizzando preferibilmente il modello ministeriale allegato, con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché conformi a quanto prescritto dal comma 2, articolo 4-bis, Legge 27 dicembre 2001 n. 459.
La dichiarazione di opzione potrà essere:
- presentata a mano all’Ufficio Elettorale o all’Ufficio Protocollo del Comune di Bari Sardo, anche da persona delegata;
- trasmessa via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunedibarisardo.it
- via e-mail all’indirizzo protocollo@comunedibarisardo.it
La scelta di votare all'estero può essere revocata con le stesse modalità entro lo stesso termine previsto per l'esercizio dell'opzione.
Per ulteriori informazioni consultare la pagina web del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali a questo LINK
Scarica il modello di opzione di voto all’estero.
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