Descrizione
La Regione Sardegna, consapevole della grave minaccia per l’intero patrimonio ambientale e per l’integrità della vita umana rappresentata ogni anno dal fenomeno degli incendi, ritiene che l’informazione sia un importante strumento per sviluppare nella popolazione la consapevolezza necessaria alla corretta applicazione delle regole e dei comportamenti, e alla concreta riduzione del rischio. A tal proposito ha diffuso le norme di comportamento, cui tutti i cittadini e i turisti sono chiamati a conformarsi in caso di incendio, per evitare danni all’ambiente e alle persone.
In particolare, con Deliberazione n. 5/48 DEL 29.01.2025, la Giunta Regionale ha approvato l’aggiornamento 2025 del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025, compreso l’aggiornamento per il 2025 delle Prescrizioni Regionali antincendio (allegato 8 del PRAI).
Anche quest’anno, è previsto l’anticipo al 1° maggio dell’emissione del Bollettino di “elevata pericolosità per rischio incendi boschivi” - elaborato dal Centro Funzionale Decentrato della Direzione Generale della Protezione Civile ed emesso dal Direttore Generale - e la possibilità di modificare il periodo in cui vige lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo (ordinariamente dal 1° giugno al 31 ottobre) con determinazione del Direttore generale della protezione civile, anche per ambiti territoriali specifici e per ulteriori periodi dell’anno, considerato l’andamento meteorologico stagionale.
AZIONI VIETATE NEL PERIODO DI "ELEVATO PERICOLO"
Si raccomanda di tenere sempre presente che durante il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", su tutto il territorio regionale è vietato:
* accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l’accensione;
* utilizzare fuochi d’artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
* utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l’innesco di un incendio, di cui all’art. 2 della L. 353/2000 e ss.mm.ii.;
* smaltire braci;
* gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
* fermare gli automezzi a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.
AUTORIZZAZIONI E VIGILANZA
Il controllo dell’applicazione delle misure preventive, dei divieti e delle attività soggette ad autorizzazione - come le pratiche fitosanitarie, gli abbruciamenti e le manifestazioni pirotecniche - sono demandate al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. La Stazione Forestale competente per territorio, inoltre, in relazione alle condizioni meteorologiche previste per il giorno dell’abbruciamento, può concordare un’attività di presidio per un eventuale pronto intervento in caso di necessità, con le Organizzazioni di volontariato che hanno manifestato disponibilità a fornire assistenza e supporto alle aziende agro-silvo-pastorali.
SANZIONI
Per i trasgressori, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000 (articolo 10, comma 6, della legge 21 novembre 2000 n. 353 -come modificata dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modifiche, nella legge 8 novembre 2021, n 155). Si ricorda che, le sanzioni non riguardano solo le azioni determinanti un rischio di incendio, ma comprendono anche quelle azioni o omissioni che possono determinarne l’innesco anche solo potenzialmente.
Per segnalazione incendi ed emergenze di carattere ambientale contattare il 1515.
Per informazioni puntuali in merito si rimanda al sito Sardegna Protezione Civile: https://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2282...
Consulta i documenti in allegato
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